IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 314 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995,  riservato  per  la decisione all'udienza
 camerale dell'11 maggio 1995;
   Sulla  richiesta  di  riesame  proposta  nell'interesse  di   Perri
 Francesco,  nato a Castrovillari il 4 luglio 1963 ed in atto detenuto
 presso  la  casa  circondariale  di  Catanzaro,  avverso  l'ordinanza
 applicativa  della misura cautelare della custodia in carcere, emessa
 dal Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di
 Catanzaro in data 12 aprile 1995;
   Sentiti i difensori, avv.ti Luigi Cribari e Lucio Esbardo, del foro
 di Cosenza;
   Esaminati gli atti di causa;
   Udito il relatore;
   Premette:  con  ordinanza  del  12  aprile 1995 il g.i.p. presso il
 locale tribunale ha disposto l'applicazione della  misura  custodiale
 carceraria   nei  confronti  di  ventisette  imputati  (tra  i  quali
 l'odierno  riesaminante),  per  il  delitto   di   associazione   per
 delinquere  di  stampo  mafioso e per altri delitti specifici, reati,
 tutti, relativamente ai quali e' stato  disposto  rinvio  a  giudizio
 dinanzi  al tribunale di Castrovillari, dallo stesso giudice, come da
 decreto indicato in atti.
   Avverso detta ordinanza e' stata proposta richiesta di  riesame  da
 parte dei difensori, con atto del 21 aprile 1995.
   Con  nota  in data 4 maggio 1995 il pubblico ministero ha trasmesso
 gli atti.
   Alla odierna udienza  camerale,  fissata  per  la  trattazione  del
 riesame,  celebrata  in  assenza  del  p.m.,  la  difesa  ha concluso
 insistendo per la declaratoria di nullita' della ordinanza  impugnata
 (con   parziale   bis   in   idem)   e   ha  sollevato  questione  di
 costituzionalita'.
   All'esito il tribunale ha riservato la decisione.
   Rileva: